Cos’e’ l’art.18 – Statuto dei Diritti dei Lavoratori –

L’art.18 della Legge 300/70, prevede in caso di illegittimità di un licenziamento la reintegra nel posto di lavoro, o nell’eventualità di una rinuncia da parte del lavoratore nel riprendere regolare servizio, ad un risarcimento economico di 15 mensilità, più un minimo di 5 mensilità dovute come risarcimento danno per la copertura degli stipendi non percepiti a causa del licenziamento.

La normativa prevista dall’art.18 della Legge 300/70 è applicata dal Giudice quando il licenziamento non è avvenuto per giusta causa o giustificato motivo, ragioni per le quali un Datore di Lavoro può rescindere da un contratto legittimamente, e nella fattispecie della giusta causa anche senza preavviso (licenziamento in tronco). Questa normativa è  prevista per le realtà di lavoro con più di 15 dipendenti, per i casi in cui ve ne siano meno, tutto si risolve invece con un semplice indennizzo economico stabilito dal Codice Civile, dalla Legge 108/90, tra le 2,5 alle 6 mensilità a seconda della situazione del singolo contenzioso. L’importo delle mensilità sono riconosciute dal Giudice tenendo conto l’anzianità di servizio, gli anni del lavoratore, le cause del licenziamento.

In risposta alla crisi occupazionale, sarebbe opportuno estendere le tutele dello Statuto dei Diritti dei Lavoratori anche ai Datori di Lavoro che abbiano meno di 15 dipendenti per unità produttiva o meno di 60 nel territorio.

Tale considerazione nasce dalla ormai consolidata esperienza del nostro Ufficio Vertenze, che continua ad impugnare licenziamenti ingiustificati che,  a causa dell’ inapplicabilità dell’art. 18, si risolvono con il riconoscimento di poche mensilità di risarcimento danno, fermo restando la perdita del posto di lavoro.

 

On dicembre 7th, 2011, posted in: LA PAGINA DEL SEGRETARIO by

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