Cassazione: regolamento cooperative e deroga al trattamento retributivo – va ricordato a SICURITALIA S.F.

PURTROPPO LA CRISI PERMETTE DI FARE ANCHE QUESTO : LE COSE PIU’ ASSURDE !!!
LA SICURITALIA S.F. HA ORGANIZZATO UNA ASSEMBLEA DEI SOCI PER ABBASSARE LA RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI, OSSIA CON LA SOTTOSCRIZIONE DI QUESTO REGOLAMENTO LA SICURITALIA S.F. SI E’ GARANTITA UN MAGGIOR GUADAGNO A PARI CONDIZIONI CONTRATTUALI AD OGGI IN ESSERE, ABBASSANDO I COSTI INDIRETTI DEL RAPPORTO DI LAVORO CON VOI IN ESSERE : IN PRATICA NON PAGHERA’ I PRIMI 3 GIORNI DI MALATTIA (LA CARENZA) E NON EROGHERA’ L’INTEGRAZIONE PREVISTA DAL CCNL PER LA MALATTIA, PER CUI SI PERDERA’ CIRCA IL 50% DEL PAGAMENTO DELLA MALATTIA VISTO CHE RICONOSCERANNO SOLO QUELLO PAGATO DALL’INPS.
VALE LA PENA RICORDARE CHE :
Con la sentenza n. 18422, depositata il 20 settembre 2016, la Corte di Cassazione ha affermato la nullità del regolamento di una cooperativa che contenga disposizioni derogatorie rispetto a trattamenti retributivi e a condizioni di lavoro previsti dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.
I giudici della Suprema Corte hanno fatto notare come non può, il regolamento, a pena di nullità, contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previste dai contratti collettivi nazionali.
Sicché al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.
QUESTA E’ LA BATTAGLIA CHE INIZIEREMO NEL 2018 !

On dicembre 7th, 2017, posted in: NEWS by

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