DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2012 (detassazione straordinari)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2012

Individuazione dell’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonche’ del limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non puo’ usufruire della tassazione sostitutiva. (12A06191) (GU n. 125 del 30-5-2012 )

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  concernente
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
Visto in particolare l’articolo 26 del citato decreto-legge  n.  98
del 2011 che, in materia di contrattazione  aziendale,  ha  stabilito
che per l’anno 2012 le somme erogate  ai  lavoratori  dipendenti  del
settore privato  in  attuazione  di  quanto  previsto  da  accordi  o
contratti  collettivi  aziendali  o  territoriali   sottoscritti   da
associazioni dei datori di lavoro e dei  lavoratori  comparativamente
piu’ rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi  di
produttivita’,  qualita’,   redditivita’,   innovazione,   efficienza
organizzativa, collegate a risultati riferiti all’andamento economico
o agli utili dell’impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai  fini
del miglioramento della competitivita’ aziendale,  sono  assoggettate
ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori;
Visto il medesimo articolo 26 del citato decreto-legge  n.  98  del
2011 con il  quale  e’  stato  previsto  che  la  determinazione  del
sostegno fiscale e’ disposta dal Governo nel rispetto  delle  risorse
stanziate con la legge di stabilita';
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183,  concernente  disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(Legge di stabilita’ 2012);
Visto in particolare l’articolo 33, comma 12, della predetta  legge
n. 183 del 2011, con il quale, in attuazione  dell’articolo  26,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono prorogate per il periodo dal
1°  gennaio  al  31  dicembre  2012  le   misure   sperimentali   per
l’incremento della produttivita’ del lavoro,  previste  dall’articolo
2, comma 1, lettera c), del decreto- legge 27  maggio  2008,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
Visto il medesimo comma 12 del citato articolo 33  della  legge  n.
183 del 2011,  il  quale  dispone  l’emanazione  di  un  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell’economia e delle finanze, volto a stabilire,  nel  rispetto  del
limite di 835 milioni per il 2012 e  263  milioni  per  l’anno  2013,
l’importo massimo  assoggettabile  all’imposta  sostitutiva  prevista
dall’articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 2008,  nonche’  il
limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare  non  puo’
usufruire della predetta tassazione sostitutiva;
Visto l’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, che, in materia di sostegno alla  contrattazione  collettiva  di
prossimita’, ha stabilito,  che  i  contratti  collettivi  di  lavoro
sottoscritti a livello aziendale o territoriale da  associazioni  dei
lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano  nazionale
o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in
azienda  ai  sensi  della  normativa  di  legge   e   degli   accordi
interconfederali vigenti, compreso quello del 28 giugno 2011, possono
realizzare specifiche intese nell’ambito delle materie  indicate  nel
comma 2 del medesimo articolo 8;
Visto l’articolo 22, comma 6, della citata legge n. 183  del  2011,
con il quale e’ stabilito che la tassazione agevolata del reddito dei
lavoratori di cui all’articolo 26 del citato decreto-legge n. 98  del
2011, applicabile anche alle intese di cui all’articolo 8, del citato
decreto-legge n. 138 del 2011, e’ riconosciuta in relazione a  quanto
previsto dai contratti collettivi di lavoro  sottoscritti  a  livello
aziendale   o   territoriale   da   associazioni    dei    lavoratori
comparativamente  piu’  rappresentative   sul   piano   nazionale   o
territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali  operanti  in
azienda  ai  sensi  della  normativa  di  legge   e   degli   accordi
interconfederali vigenti;
Visto l’articolo 2 del decreto-legge del 27  maggio  2008,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 24 luglio 2008,
concernente misure sperimentali per l’incremento della  produttivita’
del lavoro;
Visto l’articolo 5 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
come modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 47, della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, con il quale sono state prorogate fino  al  31
dicembre  2011  le  misure  sperimentali   per   l’incremento   della
produttivita’  del  lavoro  di  cui   all’articolo   2   del   citato
decreto-legge n. 93 del 2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2011, n. 269, recante
nomina del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del  Ministro
dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Limiti  di  applicabilita’  della   detassazione   del   salario   di
produttivita’
1. Per il periodo dal 1° gennaio 2012 al  31  dicembre  2012,  sono
prorogate le misure sperimentali per l’incremento della produttivita’
del lavoro  previste  dall’articolo  2,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano  applicazione
entro il limite di importo  complessivo  di  2.500  euro  lordi,  con
esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di  reddito
di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2011, a 30.000 euro, al
lordo delle somme assoggettate nel  medesimo  anno  2011  all’imposta
sostitutiva di cui all’articolo 2 del citato decreto-legge n. 93  del
27 maggio 2008.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2012
Il Presidente: Monti

 

On giugno 14th, 2012, posted in: NEWS by

Lascia un commento