Il primo giugno il TRIBUNALE DI LECCE accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l’effetto dichiara illegittimo il licenziamento comminato al ns iscritto del SINALV CISAL LECCE e per l’effetto condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro del ricorrente, tenuto conto di quanto in motivazione, e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione (e comunque nel limite massimo di 12 mensilità) oltre accessori;
condanna il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione;
condanna parte datrice di lavoro al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2300,00 oltre spese forfettarie (15%), iva e cpa