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	<title>Sinalv Cisal &#187; AGGIORNAMENTI VERTENZIALI</title>
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		<title>A fine rapporto va pagato sempre il premio di produzione alle GPG e le indennita&#8217; di presenza si sommano con le indennita&#8217; di funzione, lo dice il Tribunale di Milano</title>
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		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 16:03:33 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[AGGIORNAMENTI VERTENZIALI]]></category>
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		<description><![CDATA[Altra importante SENTENZA è stata emessa oggi dal Tribunale di Milano in merito sia al premio di produzione che VA RICONOSCIUTO ALLA GPG ANCHE SE CESSA IL RAPPORTO PRIMA DEL MESE DI MARZO DELL&#8217;ANNO SUCCESSIVO e sia sulla cumulabilità delle INDENNITÀ DI PRESENZA (arr.108 CCNL Vigilanza) con le INDENNITÀ DI FUNZIONE (art. 31 tabella B [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs x126k92a">
<div dir="auto">Altra importante SENTENZA è stata emessa oggi dal Tribunale di Milano in merito sia al premio di produzione che VA RICONOSCIUTO ALLA GPG ANCHE SE CESSA IL RAPPORTO PRIMA DEL MESE DI MARZO DELL&#8217;ANNO SUCCESSIVO e sia sulla cumulabilità delle INDENNITÀ DI PRESENZA (arr.108 CCNL Vigilanza) con le INDENNITÀ DI FUNZIONE (art. 31 tabella B CCNL Vigilanza)</div>
</div>
<div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a">
<div dir="auto">Spesso le aziende non riconoscono il premio di produzione PRO QUOTA cioè in base al periodo lavorato, ma solo se la GPG arriva a percepire la busta di marzo dell&#8217;anno successivo, nonostante il Contratto Provinciale sia chiaro in merito!</div>
<div dir="auto">Altrettanto spesso alcune aziende pagano alle GPG solo l&#8217;indennità giornaliera di funzione di 4,50 euro e non anche quella di presenza in base ai servizi prestati di 4,18 euro x quelli notturni e 0,65 euro x quelli diurni.</div>
</div>
<div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a">
<div dir="auto">Da oggi le aziende grazie al nostro lavoro avranno un motivo in più per pagare &#8230; oltre a quelli previsti dal contratto!!</div>
</div>
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		</item>
		<item>
		<title>La CASSAZIONE &#8211; grazie al SINALV CISAL NAPOLI &#8211; si pronuncia affermando che nel caso di mancato godimento da parte del lavoratore delle pause retributive della durata di dieci minuti previste dall’art. 74 del CCNL per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata le modalità alternative, così come il godimento di riposi compensativi, devono invece essere provati dal datore di lavoro</title>
		<link>https://www.sinalvcisal.it/la-cassazione-grazie-al-sinalv-cisal-napoli-si-pronuncia-affermando-che-nel-caso-di-mancato-godimento-da-parte-del-lavoratore-delle-pause-retributive-della-durata-di-dieci-minuti-previste-dall/</link>
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		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 21:36:25 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[AGGIORNAMENTI VERTENZIALI]]></category>

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		<description><![CDATA[Dopo i dovuti approfondimenti siamo orgogliosi di segnalare che grazie al SINALV CISAL NAPOLI guidato dall&#8217;amico e collega Guglielmo Napoleoni, su una causa da loro patrocinata, la CASSAZIONE si è espressa con una importantissima SENTENZA (Cass. Sez. Lavoro &#8211; Ordinanza n. 8626 su pausa 10 minuti) sull&#8217;annoso dilemma dei fantomatici 10 MINUTI DI PAUSA GIORNALIERI [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo i dovuti approfondimenti siamo orgogliosi di segnalare che grazie al SINALV CISAL NAPOLI guidato dall&#8217;amico e collega Guglielmo Napoleoni, su una causa da loro patrocinata, la CASSAZIONE si è espressa con una importantissima SENTENZA (Cass. Sez. Lavoro &#8211; Ordinanza n. 8626 su pausa 10 minuti) sull&#8217;annoso dilemma dei fantomatici 10 MINUTI DI PAUSA GIORNALIERI previsti dal CCNL Vigilanza Privata</p>
<p>Non è la prima volta che noi del SINALV CISAL &#8211; grazie alle nostre iniziative e visioni su come deve essere applicato il CCNL e le relative norme del settore &#8211; portiamo avanti, coi nostri esperti avvocati, battaglie che lasciano il segno o meglio SENTENZE sia di primo che di secondo grado &#8230; come il risarcimento del danno per la mancata consegna/comunicazione degli ordini di servizio; sull&#8217;A.F.A.C. che doveva essere inserito nelle voci insieme alla paga base, scatti ecc. e incidere su tutti gli istituti contrattuali; che lo straordinario si paga in ore e non in giorni; ecc. ecc. oltre ovviamente alla questione del mancato pagamento dei 10 MINUTI DI PAUSA non fruiti, di cui proprio a Napoli abbiamo avuto le prime 2 Sentenze a cui è seguita quella di Milano.<br />
Ora anche di CASSAZIONE !!</p>
<p>In particolare la CASSAZIONE ha rilevato che è il Datore di lavoro A DOVER PROVARE DI AVER FATTO GODERE AL LAVORATORE I RIPOSI COMPENSATIVI questo principio è fondamentala in quanto molte cause in materia di pause giornaliere relative al mancato godimento/pagamento dei 10 MINUTI DI PAUSA venivano perse proprio perchè veniva chiesto al lavoratore di provare il mancato godimento degli stessi, cosa risultata troppo spesso impossibile !!!</p>
<p>Pertanto vedremo ora cosa sancirà la Corte d&#8217;Appello di Napoli che dovrà riformulare la SENTENZA tenendo presente questo principio</p>
<p>“Nel caso di mancato godimento da parte del lavoratore<br />
delle pause retributive della durata di dieci minuti previste<br />
dall’art. 74 del CCNL per i dipendenti degli Istituti di<br />
Vigilanza Privata – l’onere del lavoratore di allegazione e<br />
prova del fatto costitutivo del proprio diritto riguarda la<br />
prestazione di un’attività giornaliera superiore a sei ore<br />
consecutive, senza aver goduto della pausa retribuita; le<br />
modalità alternative, così come il godimento di riposi<br />
compensativi, devono invece essere provati dal datore di<br />
lavoro”</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Il Tribunale di Milano sancisce  il diritto a percepire per chi svolge mansioni di operatore di centrale l&#8217;indennità di cui alla lettera B dell&#8217;art. 31 del CCNL Vigilanza di 4,50€ giornalieri in luogo di quella prevista dal CIP di Milano oltre a riconoscere le ormai già accertate differenze retributive per le incidenze AFAC sugli istituti contrattuali e a quelle generate dal pagamento del lavoro straordinario in giorni anziché ore</title>
		<link>https://www.sinalvcisal.it/il-tribunale-di-milano-sancisce-il-diritto-a-percepire-per-chi-svolge-mansioni-di-operatore-di-centrale-lindennita-di-cui-alla-lettera-b-dellart-31-del-ccnl-vigilanza-di-450e-giornalieri-in-luo/</link>
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		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 12:46:59 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[AGGIORNAMENTI VERTENZIALI]]></category>

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		<description><![CDATA[Finalmente siamo riusciti ad avere un&#8217;altra importantissima Sentenza emessa dal Tribunale di Milano che accerta il diritto del ricorrente nostro iscritto che nostro tramite con il supporto dei nostri avvocati si è visto riconoscere il diritto a percepire l&#8217;indennità prevista dalla lettera B della tabella delle indennità di cui all&#8217;art. 31 del CCNL di settore [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente siamo riusciti ad avere un&#8217;altra importantissima Sentenza emessa dal Tribunale di Milano che accerta il diritto del ricorrente nostro iscritto che nostro tramite con il supporto dei nostri avvocati si è visto riconoscere il diritto a percepire l&#8217;indennità prevista dalla lettera B della tabella delle indennità di cui all&#8217;art. 31 del CCNL di settore dell&#8217;importo giornaliero di 4,50€ in merito alla mansione svolta di operatore di centrale di una importante centrale operativa del cliente dell&#8217;Istituto di vigilanza che si ostinava a non volerla riconoscere in luogo della minor indennità corrisposta prevista dal CIP di settore, oltre a vedersi riconoscere le ormai classiche differenze retributive per le incidenze AFAC sugli istituti contrattuali e a quelle generate dal pagamento del lavoro straordinario in giorni anzichè ore.</p>
<p>P.Q.M.<br />
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:<br />
&#8211; accerta e dichiara il diritto della parte attrice all’indennità di funzione operativa per “operatore di centrale di tipologia B e C allegato E – D.M. 269/2010” ex art. 31 CCNL applicato, a far data dall’assunzione e, per l’effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di euro 3.281,00, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;<br />
&#8211; accerta e dichiara che il computo delle maggiorazioni per lavoro straordinario e festivo, di cui all’art. 116 CCNL applicato, prestato dalla parte attrice deve essere effettuato sulla base della quota oraria della normale retribuzione/paga base mensile;<br />
&#8211; accerta e dichiara che l’indennità di vacanza contrattuale/copertura economica (AFAC) ex art. 109 CCNL applicato doveva essere ricompresa nella paga base/retribuzione normale di parte attrice anche per il pregresso periodo lavorato 2018-2021 e, per l’effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di euro 2.651,63, oltre rivalutazione e interessi;<br />
&#8211; condanna la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 2.700,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore dei difensori richiedenti ex art. 93 c.p.c.<br />
Così deciso in Milano,<br />
Il Giudice del Lavoro</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>il Tribunale di Monza emette una importante Sentenza in materia di istituti contrattuali che l&#8217;azienda non può interpretare a proprio piacimento !!</title>
		<link>https://www.sinalvcisal.it/il-tribunale-di-monza-emette-una-importante-sentenza-in-materia-di-istituti-contrattuali-che-lazienda-non-puo-interpretare-a-proprio-piacimento/</link>
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		<pubDate>Wed, 15 May 2024 10:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGGIORNAMENTI VERTENZIALI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>

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		<description><![CDATA[Finalmente dopo 2 anni il Tribunale di Monza ha emesso il seguente PQM per una nostra causa importante : P.Q.M. Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice unico del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla differenza tra quanto percepito per forfettizzazione dello [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Finalmente dopo 2 anni il Tribunale di Monza ha emesso il seguente PQM per una nostra causa importante :</em></p>
<p>P.Q.M.<br />
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice unico del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa,<br />
definitivamente pronunciando, così provvede:<br />
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla differenza tra quanto percepito per<br />
forfettizzazione dello straordinario e quanto dovuto ex art. 116 CCNL e, per l’effetto,<br />
condanna parte resistente a pagare in favore del ricorrente l’importo di € 2.820,78, oltre<br />
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;<br />
2) accerta e dichiara il diritto a percepire il saldo del t.f.r. e, per l’effetto, condanna parte<br />
resistente a pagare al ricorrente l’importo di € 1.143,98, oltre interessi legali e rivalutazione<br />
monetaria dal dovuto al saldo;<br />
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire i buoni pasto e, per l’effetto, condanna<br />
parte resistente ad erogare al ricorrente buoni pasto per l’importo di € 1.835,63;<br />
4) accerta e dichiara il diritto alla restituzione degli importi trattenuti in eccedenza<br />
sull’indennità di mancato preavviso e, per l’effetto, condanna parte resistente a pagare in<br />
favore del ricorrente l’importo di € 453,69 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione<br />
monetaria dal dovuto al saldo;<br />
5) condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro<br />
2500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, da<br />
distrarsi in favore degli Avv.ti PERILLO ERNESTO e FANTOZZI GIAMPIERO<br />
dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c..<br />
Monza, 14.5.2024<br />
Il Giudice<br />
Dott.ssa Z. Crispino</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Il lavoratore ha diritto di effettuare la prestazione (anche se non gli viene permesso di lavorare va pagato) e l&#8217;orario minimo Part Time nelle ditte di Pulizie  è di 14 ore sett.</title>
		<link>https://www.sinalvcisal.it/il-lavoratore-ha-diritto-di-effettuare-la-prestazione-anche-se-non-gli-viene-permesso-di-lavorare-va-pagato-e-lorario-minimo-part-time-nelle-ditte-di-pulizie-e-di-14-ore-sett/</link>
		<comments>https://www.sinalvcisal.it/il-lavoratore-ha-diritto-di-effettuare-la-prestazione-anche-se-non-gli-viene-permesso-di-lavorare-va-pagato-e-lorario-minimo-part-time-nelle-ditte-di-pulizie-e-di-14-ore-sett/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 17:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGGIORNAMENTI VERTENZIALI]]></category>

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		<description><![CDATA[Il 29 febbraio 2024, per una nostra causa fatta in difesa di una nostra associata del settore pulizie contro la ditta di pulizie, abbiamo ottenuto una ennesima &#60;&#60; ma importantissima &#62;&#62; Sentenza sia in materia di orario minimo contrattuale lavoro Part Time &#8211; che per il settore Multiservice / Pulizie è di 14 ore settimanali [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il 29 febbraio 2024, per una nostra causa fatta in difesa di una nostra associata del settore pulizie contro la ditta di pulizie, abbiamo ottenuto una ennesima &lt;&lt; ma importantissima &gt;&gt; Sentenza sia in materia di orario minimo contrattuale lavoro Part Time &#8211; che per il settore Multiservice / Pulizie è di 14 ore settimanali : in quanto sempre più aziende ormai assumono o modificano l&#8217;orario di lavoro dei propri dipendenti con parametri spesso inferiore a questo limite, per cui risulta fondamentale il diritto a vedersi riconoscere la differenza economica tra le ore imposte dal datore di lavoro e le minimo 14 ore sett. previste dal CCNL; e sia in materia di garanzia di prestazione dell&#8217;orario di lavoro e sua retribuzione &#8211; spesso le aziende si permettono di non assegnare turni di servizio ai lavoratori con la conseguenza o di non retribuirli (come questo caso specifico) o di assegnarli arbitrariamente e illegittimamente in ferie e/o permessi &#8211; la natura stessa del rapporto di lavoro è &#8220;SINALLAGMATICO&#8221; cioè prevede automaticamente per il datore di lavoro l&#8217;obbligo di pagamento dello stipendio anche se per scelta sua non fa lavorare il dipendente : le aziende spesso usano questa prassi che i lavoratori non riescono sempre a contrastare a causa dell&#8217;assenza di prova di messa in mora (cioè come fatto per questo caso specifico, la lavoratrice quando si è vista escludere dai turni di servizio ci ha contattato immediatamente e noi ci siamo attivati a documentare la sua volontà di effettuare la prestazione chiedendo appunto il relativo pagamento &#8230; e così è stato!!)</p>
<p>il Tribunale di Milano quindi, in funzione di giudice del lavoro, con  <strong>P.Q.M.  ha :</strong></p>
<ul>
<li><strong>ACCERTATO E DICHIARATO </strong>il diritto della lavoratrice al riconoscimento dell’orario di lavoro minimo contrattuale di 14 ore settimanali dalla data di assunzione dell’1.1.2022;</li>
<li><strong>ACCERTATO E DICHIARATO </strong>il diritto della ricorrente al riconoscimento dell’importo a titolo di quota integrativa provinciale prevista dall’Accordo Integrativo Imprese di Pulizie della Provincia di Milano stipulato il 31.1.1972 per l’importo mensile spettante per la sua percentuale di lavoro part time;</li>
<li><strong>HA ACCERTATO E DICHIARATO </strong>il diritto della ricorrente alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal 16.3.2023 al settembre 2023 tenuto conto dell’orario di lavoro minimo contrattuale di 14 ore settimanali a fronte dell&#8217;illegittima estromissione della ricorrente dall’attività lavorativa;</li>
<li><strong>HA ACCERTATO E DICHIARATO </strong>il diritto della ricorrente alle conseguenti differenze retributive ed alle relative incidenze sulla 13° e 14° mensilità nonché sul T.F.R.;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>TRIBUNALE DI ROMA &#8211; SENTENZA su Differenze Retributive in solidarietà con la committente</title>
		<link>https://www.sinalvcisal.it/prova-roma/</link>
		<comments>https://www.sinalvcisal.it/prova-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 09:52:29 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[NEWS]]></category>

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		<description><![CDATA[Finalmente dopo ben 4 anni passati tra udienze e rinvii oggi è stato pubblicato il DISPOSITIVO della Sentenza emessa dal Tribunale di Roma (foro competente per territorio) che ha riconosciuto tutte le differenze retributive e TFR da noi calcolato a favore di una nostra associata che lavorava tramite cooperativa presso un HOTEL di Milano appartenente [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div dir="auto">Finalmente dopo ben 4 anni passati tra udienze e rinvii oggi è stato pubblicato il DISPOSITIVO della Sentenza emessa dal Tribunale di Roma (foro competente per territorio) che ha riconosciuto tutte le differenze retributive e TFR da noi calcolato a favore di una nostra associata che lavorava tramite cooperativa presso un HOTEL di Milano appartenente al Gruppo UNA SPA.</div>
<div dir="auto">Come si sul dire &#8230; chi la dura la vince</div>
<div dir="auto">by SINALV CISAL</div>
<ul>
<li dir="auto"><a class="downloadlink" href="https://www.sinalvcisal.it/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=625" title=" scaricato 575 volte" >Sentenza su Diff. Retr. in solidarietà appalto (575)</a></li>
</ul>
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		</item>
		<item>
		<title>Sentenza Trib. LECCE &#8211; reintegrato ns iscritto licenziato per asserita giusta causa</title>
		<link>https://www.sinalvcisal.it/prova-lecce/</link>
		<comments>https://www.sinalvcisal.it/prova-lecce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 09:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinalvcisal.it/?p=3836</guid>
		<description><![CDATA[Il primo giugno il TRIBUNALE DI LECCE accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l’effetto dichiara illegittimo il licenziamento comminato al ns iscritto del SINALV CISAL LECCE e per l’effetto condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro del ricorrente, tenuto conto di quanto in motivazione, e al pagamento di un&#8217;indennità risarcitoria commisurata all&#8217;ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell&#8217;effettiva reintegrazione (e comunque [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span id="page17R_mcid7" class="markedContent"><span dir="ltr">Il primo giugno il TRIBUNALE DI LECCE a</span><span dir="ltr">ccoglie</span> <span dir="ltr">il</span> <span dir="ltr">ricorso</span> <span dir="ltr">per quanto in motiva</span><span dir="ltr">zione</span> <span dir="ltr">e per l</span><span dir="ltr">’</span><span dir="ltr">effetto dichia</span><span dir="ltr">ra illegittimo</span> <span dir="ltr">i</span><span dir="ltr">l </span><span dir="ltr">licenziamento comminat</span><span dir="ltr">o al</span> ns iscritto del SINALV CISAL LECCE<span dir="ltr"> e per l</span><span dir="ltr">’</span><span dir="ltr">effetto</span> <span dir="ltr">condanna il datore di lavoro alla </span><span dir="ltr">reintegrazione</span> <span dir="ltr">nel</span> <span dir="ltr">posto di lavoro</span> <span dir="ltr">del ricorrente, tenuto conto di quanto in motivazione, </span><span dir="ltr">e al pagamento di un&#8217;ind</span><span dir="ltr">ennit</span><span dir="ltr">à</span> <span dir="ltr">risarcitoria commisurata all&#8217;ultima retribuzione globale </span><span dir="ltr">di fatto dal</span> <span dir="ltr">giorno del licenziamento sino a quello dell&#8217;effettiva reintegrazione</span> <span dir="ltr">(e </span><span dir="ltr">comunque nel limite massimo di</span> <span dir="ltr">12 mensilità)</span> <span dir="ltr">oltre accessori</span><span dir="ltr">;</span></span><span id="page17R_mcid8" class="markedContent"><br />
<span dir="ltr">condanna il datore di lavoro al</span> <span dir="ltr">versamento dei contributi previdenziali e</span> <span dir="ltr">assistenziali dal </span><span dir="ltr">giorno</span> <span dir="ltr">del</span> <span dir="ltr">licenziament</span><span dir="ltr">o</span> <span dir="ltr">fino a quello della</span> <span dir="ltr">effettiva reintegrazione, maggiorati degli </span><span dir="ltr">interessi nella misura</span> <span dir="ltr">legale senza applicazione di sanzioni per omessa o</span> <span dir="ltr">ritardata </span><span dir="ltr">contribuzione</span><span dir="ltr">;</span></span><span id="page17R_mcid9" class="markedContent"><br />
<span dir="ltr">condanna parte</span> <span dir="ltr">datrice di lavoro al pagamento delle spese di lite che liquida in euro </span><span dir="ltr">2</span><span dir="ltr">300,00 oltre spese forfet</span><span dir="ltr">tarie (1</span><span dir="ltr">5%), iva e cpa</span></span></p>
<ul>
<li><a class="downloadlink" href="https://www.sinalvcisal.it/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=626" title=" scaricato 451 volte" >Sentenza Trib. LECCE - reintegrato ns iscritto licenziato per asserita giusta causa (451)</a></li>
</ul>
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		</item>
		<item>
		<title>IL 2022 INIZIA CON LA PUBBLICAZIONE DI UNA SENTENZA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO A FAVORE DI UN NOSTRO ISCRITTO</title>
		<link>https://www.sinalvcisal.it/il-2022-inizia-con-la-pubblicazione-di-una-sentenza-di-risarcimento-del-danno-per-illegittimo-licenziamento-a-favore-di-un-nostro-iscritto/</link>
		<comments>https://www.sinalvcisal.it/il-2022-inizia-con-la-pubblicazione-di-una-sentenza-di-risarcimento-del-danno-per-illegittimo-licenziamento-a-favore-di-un-nostro-iscritto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2022 13:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGGIORNAMENTI VERTENZIALI]]></category>

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		<description><![CDATA[Il 29.12.2021 si è tenuta l&#8217;ultima udienza presso il Tribunale di Milano che in data 5.1.2022 ha pubblicato la Sentenza n. 1931/2021  che RISARCISCE CON 12 MENSILITA&#8217; l&#8217;illegittimo licenziamento comminato da COSMOPOL al nostro associato a cui avevamo fatto questa causa che è iniziata a settembre del 2020, oltre al pagamento delle spese di giudizio [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il 29.12.2021 si è tenuta l&#8217;ultima udienza presso il Tribunale di Milano che in data 5.1.2022 ha pubblicato la Sentenza n. 1931/2021  che RISARCISCE CON 12 MENSILITA&#8217; l&#8217;illegittimo licenziamento comminato da COSMOPOL al nostro associato a cui avevamo fatto questa causa che è iniziata a settembre del 2020, oltre al pagamento delle spese di giudizio quantificate in 4000€ oltre oneri di legge.</p>
<p>Sotto il profilo processuale è stato ovviamente un successo, ma sotto il profilo del diritto dal punta di vista nostro sindacale è una amara vittoria visto il PQM emanato dal giudice : nonostante l&#8217;illegittimità del licenziamento la GPG che aveva oltre 20 anni di servizio, di cui oltre 10 passati presso il medesimo cliente, per un capriccio aziendale si è ritrovato senza lavoro, anche se con un risarcimento danni di circa 21.000€</p>
<p>I nostri avvocati hanno fatto certamente un buon lavoro considerando con quali leggi devono operare e queste che ci sono è difficile, per non dire impossibile, ottenere dei veri risultati soddisfacenti per i lavoratori.</p>
<p>Applicare il JOBS ACT ai lavoratori che passano da una azienda ad un&#8217;altra per cambio appalto è una ingiustizia sociale che deve essere risolta immediatamente !!!</p>
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		</item>
		<item>
		<title>SENTENZA DEL 29.9.2021 TRIBUNALE MILANO &#8211; ALTRA SENTENZA CHE SANCISCE L&#8217;INSERIMENTO DELL&#8217;AFAC (ART.109 CCNL) NELLA PARTE ALTA DELLA BUSTA PAGA</title>
		<link>https://www.sinalvcisal.it/sentenza-del-29-9-2021-tribunale-milano-anche-cosmopol-deve-inserire-lafac-art-109-ccnl-nella-parte-alta-della-busta-paga/</link>
		<comments>https://www.sinalvcisal.it/sentenza-del-29-9-2021-tribunale-milano-anche-cosmopol-deve-inserire-lafac-art-109-ccnl-nella-parte-alta-della-busta-paga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2021 20:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGGIORNAMENTI VERTENZIALI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>

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		<description><![CDATA[Finalmente dopo ben 2 anni di incontri e rinvii è stata vinta il 29.09.2021 la causa che avevamo iniziato nel 2019 per due nostri iscritti di un noto Istituto di Vigilanza del sud operante anche a Milano. Il Tribunale Meneghino ha accertato ancora una volta il diritto per le due GPG di vedersi inserire l&#8217;A.F.A.C. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">
<div dir="auto">Finalmente dopo ben 2 anni di incontri e rinvii è stata vinta il 29.09.2021 la causa che avevamo iniziato nel 2019 per due nostri iscritti di un noto Istituto di Vigilanza del sud operante anche a Milano.</div>
</div>
<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">
<div dir="auto">Il Tribunale Meneghino ha accertato ancora una volta il diritto per le due GPG di vedersi inserire l&#8217;A.F.A.C. (copertura economica art. 109 CCNL) nella parte alta della busta paga, ossia tra le voci fisse e non variabili della retribuzione, in modo che incida su tutti gli istituti contrattuali, ovviamente con tutti gli arretrati dovuti per detta incidenza.</div>
</div>
<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">
<div dir="auto">Il Giudice inoltre ha accertato e riconosciuto anche il diritto di vedersi riconoscere l&#8217;incidenza delle indennità di presenza sulla 13^ mensilità a norma dell&#8217;art. 108 ccnl e il diritto di vedersi riconoscere l&#8217;indennità di esercitazione tiro prevista dall&#8217;art. 5 del CIP di settore, nonchè il diritto dei lavoratori a ricevere la programmazione dei turni di lavoro con cadenza almeno quindicinale così come previsto dal CIP di settore art. 11</div>
</div>
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		</item>
		<item>
		<title>Vinta la nostra 2^ Sentenza in Corte di Appello di Milano in materia di AFAC</title>
		<link>https://www.sinalvcisal.it/vinta-la-nostra-2-sentenza-in-corte-di-appello-di-milano-in-materia-di-afac/</link>
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		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 08:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGGIORNAMENTI VERTENZIALI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>

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		<description><![CDATA[26 gennaio 2021 &#8211; la Corte d&#8217;appello di Milano conferma la sentenza di primo grado da noi vinta nel giugno 2020 contro IVRI in materia di AFAC (che deve essere inserita tra le voci fisse della retribuzione) che deve concorrere al pagamento di tutti gli istituti contrattuali e sul 5% di maggiorazione aggiuntiva sulla Banca Ore pagata (IVRI come [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-align: left; color: #050505; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: 'Segoe UI Historic', 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: pre-wrap; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">26 gennaio 2021 &#8211; la Corte d&#8217;appello di Milano conferma la sentenza di primo grado da noi vinta nel giugno 2020 contro IVRI in materia di AFAC (che deve essere inserita tra le voci fisse della retribuzione) che deve concorrere al pagamento di tutti gli istituti contrattuali e sul 5% di maggiorazione aggiuntiva sulla Banca Ore pagata (IVRI come molte aziende paga la Banca ore solo con la maggiorazione del 30% o 40% e cioè quelle dello straordinario)</span></p>
<p><span style="text-align: left; color: #050505; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: 'Segoe UI Historic', 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: pre-wrap; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">A Marzo 2021 ci saranno altre due cause simili che la Corte di Appello dovrà giudicare … ci auspichiamo a favore dei lavoratori !!!</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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