Il giorno 29 porta bene alle cause del SINALV CISAL

Il 29.12.2021 il Tribunale di Milano ha emesso la Sentenza n. 1931/2021  che RISARCISCE CON 12 MENSILITA’ l’illegittimo licenziamento comminato da COSMOPOL al nostro associato a cui avevamo fatto questa causa che è iniziata a settembre del 2020.

Purtroppo da anni (dal 2015) abbiamo iniziato una vera e propria battaglia contro la riforma “RENZI” del Jobs Act che ha previsto tra l’altro che “ANCHE IN CASO DI CAMBIO APPALTO SI APPLICHINO LE NUOVE REGOLE DEL JOBS ACT” e questo per NOI è inaccettabile per diversi motivi già detti e ribaditi in tutti i modi e presso tutti gli Enti preposti, in quanto limitano il diritto del lavoratore licenziato che sino a prima del cambio appalto aveva le tutele di cui all’art. 18 Legge 300/70 (modificato già dalla legge Fornero) con una specie di SUBDOLA RETROATTIVITA’ delle norme del JOBS ACT imposte anticostituzionalmente ai lavoratori di vecchia assunzione ossia prima dell’entrata in vigore del JOBS ACT stesso.

In pratica nel settore VIGILANZA a causa delle regole del cambio appalto previsto dal CCNL del sei sindacati CGIL, CISL e UGL, se un lavoratore viene inserito in un appalto anche se in scadenza e accumula un numero di presenze superiori anche ai titolari dell’appalto (ossia GPG che hanno lavorato da più tempo di lui su quell’appalto) viene licenziato per cambio appalto e destinato a subire le regole del JOBS ACT a fronte della nuova assunzione offerta dalla società subentrante, nonostante gli vengano mantenuti gli scatti di anzianità e relativa assunzione convenzionale.

ECCO PERCHE’ il 31.12.2021 ABBIAMO SCIOPERATO perchè non è logico, corretto e giusto

Pensate che nella provincia di Varese alcune GPG, nel cambio appalto Regionale, sono state assunte a termine nonostante il loro precedente contratto era a tempo indeterminato.

Come dimostra la SENTENZA n. 1931/2021, da noi vinta, emessa dal Tribunale di Milano contro COSMOPOL, l’azienda non ha alcuna remora a licenziare un lavoratore che ritiene ormai “scomodo” visto che il rischio è solo economico e siccome il JOBS ACT prevede l’ammontare del RISARCIMENTO in base agli anni di lavoro del dipendente, viene facile per la società calcolarlo visto che il RISARCIMENT del JOBS ACT si calcola in base agli anni di servizio svolti sul medesimo appalto.

Nonostante il lavoratore quindi abbia vinto la sua casa, dopo poco più di un anno si ritrova c0munque senza lavoro anche se il licenziamento era sproporzionato e di sicuro le 12 mensilità senza un altro posto di lavoro non possono essere la risoluzione del problema !!!

On gennaio 6th, 2022, posted in: LA PAGINA DEL SEGRETARIO, NEWS by

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